Una volta disposta la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico in appalto,...
La ricorrente, dopo aver gestito il servizio di igiene urbana per cinque anni, era oggetto di una prima proroga “tecnica” del Contratto di Appalto per un periodo massimo di 6 mesi (proroga espressamente prevista in contratto).
Successivamente, bandita la gara, venivano disposte due proroghe agli stessi patti e condizioni.
Queste ultime, secondo la ricorrente, sarebbero divenute lesive in quanto non più sostenibili a causa del prolungarsi del rapporto negoziale che avrebbe comportato oneri maggiori di quanto originariamente previsto e pattuito, in specie per l’assunzione di personale in più.
Richiede dunque l’annullamento delle determinazioni ed il risarcimento di tutti i maggiori oneri sostenuti.
[[CASESTUDY]]
Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 30/05/2023, n. 9167 respinge il ricorso:
L’odierna fattispecie è regolata, invece, dall’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, che...